Il trattamento tributario IVA dei vouchers con caratteristiche di “buoni-corrispettivo” , anche secondo una risposta ad un recente interpello all’AdE, la situazione risulta la seguente:
IVA
L’acquisto dei voucher che presentano le caratteristiche proprie dei “buoni-corrispettivo” di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, sia se riconducibili tra i buoni monouso., sia tra quelli multiuso è assoggettato alle seguente disciplina.
La Direttiva voucher ha aggiunto gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, recepita in Italia con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141,che ha aggiunto gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis nell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ai sensi dell’articolo 30-bis, punto 1), della Direttiva IVA,  i buoni-corrispettivo devono contenere l’obbligo di essere accettati come “corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

L’articolo 6-bis del d.P.R. IVA dispone che: “Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento, che sono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva voucher in quanto non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi (cfr. considerando 6 della Direttiva voucher e relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del2018). Non rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della Direttiva voucher i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili(cfr. considerando 5 della Direttiva voucher).

Altra fattispecie esclusa dall’ambito applicativo della Direttiva voucher sono i c.d. buoni sconto, ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (considerando 4 della Direttiva voucher e relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018).

Ciò posto, va ricordato che la ratio legis sottesa alle disposizioni normative relative ai buoni-corrispettivo è che le stesse non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai quali il buono-corrispettivo dà diritto ma sono essenzialmente finalizzate a individuare il momento in cui dette operazioni si considerano effettuate (cfr. relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018). Tale chiarificazione assume rilevanza per l’inquadramento del buono-corrispettivo in una delle due categorie previste dall’articolo 30-bis, punti 2) e 3), della Direttiva IVA e dagli articoli 6-ter, comma 1, e 6-quater, comma 1, del d.P.R. IVA,cioè tra i buoni monouso o tra quelli multiuso.

Ai sensi del citato punto 2), il “buono monouso” è un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell’emissione del buono; a sua volta, il citato articolo 6-ter, comma 1, dispone che un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
Il considerando 8 della Direttiva voucher chiarisce che deve essere certo già al momento dell’emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. A sua volta, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018 precisa che dovranno essere noti, già nel momento antecedente all’effettuazione dell’operazione,tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione).

Passando alla definizione di “buono multiuso”, l’articolo 6-quater, comma 1, del d.P.R. IVA dispone che un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018 precisa in proposito che la distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione.

Nella nostra gestione di emissione di voucher andremo a considerare solo buoni multiuso in quanto al momento dell’emissione dello stesso, non abbiamo la certezza dell’operazione che il nostro cliente effettuerà .

Sempre a titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei buoni multiuso i cofanetti regalo che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell’ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse.

Come sopra accennato, la predetta qualificazione assume rilevanza per individuare il momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto dei buoni-corrispettivo si intendono effettuate.

La regola generale, per i buoni multiuso, è contenuta nell’articolo 30-ter,paragrafo 2, primo periodo, della Direttiva IVA, secondo cui: “La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’IVA”. A sua volta, i commi 2 e 3dell’articolo 6-quater del d.P.R. IVA così dispongono: “2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi”.
Il considerando 8 della Direttiva voucher precisa che per i buoni multiuso l’IVA sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad IVA.

A sua volta, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018 precisa che “i trasferimenti [medio tempore n.d.r.] del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini IVA”.

Passando alla trattazione delle registrazioni in contabilità per l’azienda che riceve il voucher si avranno tre momenti, con le seguenti scritture in partita doppia.

Momento in cui l’impresa riceve un bonus di € 1.100,00 ma con valore facciale e spendibile di € 6.100. La stessa nel momento in cui riceve il voucher effettua il pagamento per l’importo di €350,00 e inserirà nella sua cassa Voucher € 6.100,00 di valore facciale. Allo stesso tempo si realizzerà una sopravvenienza attiva non tassabile di € 5.000,00 ed una sopravvenienza attiva tassabile per l’importo che andrà a pagare il buono multiuso. La sopravvenienza attiva verrà tassata, in caso di società di capitali al 24% e nel caso di ditte individuali allo scaglione irpef a cui appartiene (valore redditi posseduti); Le sopravvenienze attive sono componenti straordinari positivi di reddito che possono derivare sia da rilevazioni a conto economico e sia da variazioni di crediti. Poiché la prima sopravvenienza attiva (euro 5.000,00) che si realizza non è conseguita a fronte di una spesa dedotta in esercizi precedenti (art. 88 Tuir) ma semplicemente realizzata nell’anno per un fatto meramente finanziario, la stessa non è tassabile.

A questo punto le scritture, sia in regime di contabilità ordinario e sia semplificato saranno le seguenti:

Momento in cui l’impresa riceve il servizio dal fornitore ricevendo regolare fattura per l’importo di € 5.000,00 piu’ iva, le scritture in contabilita’ saranno le seguenti:

Diversi a Fornitore 6.100,00
Marketing 5.000,00
IVA 1.100,00
Cassa voucher a Diversi 6.100,00
a sopravvenienza attiva non imponibile 5.750,00
a Banca 350,00

Momento in cui l’impresa pagherà il fornitore con il voucher le scritture saranno le seguenti:

Fornitore a Cassa Voucher 6.100,00